Cittadini del mondo e cittadinanza italiana
In questo articolo vi proponiamo un approfondimento su un tema molto dibattuto dai media italiani negli ultimi mesi: parliamo della proposta di legge sul cosiddetto ius soli, ossia quel complesso di norme che regola l’acquisizione della cittadinanza italiana per chi nasce in Italia.
Come è facile comprendere parliamo di un argomento che divide radicalmente l’opinione pubblica e che spesso viene trattato, ci permettiamo di dire, con troppa superficialità e senza una conoscenza completa ed approfondita della questione. Perciò, nelle righe che seguono, grazie all’aiuto dell’Avv. Elio Zappone, cercheremo di chiarire i diversi aspetti dello ius soli affinchè voi sostenitori e lettori possiate farvi un’opinione più consapevole ed informata.
Difatti i risvolti giuridici sul tema dell’acquisizione della cittadinanza italiana sono molto complessi. Partiamo con il dire che il nostro sistema già prevede diversi meccanismi di acquisizione della cittadinanza italiana. Vedremo a seguire quali sono e cosa avrebbe cambiato il DDL n. 2092, approvato dalla Camera dei Deputati, qualora fosse stato approvato anche al Senato. Secondo le norme in vigore oggi la cittadinanza italiana si acquista in modo automatico oppure attraverso un atto volontario.
I casi di acquisizione automatica della cittadinanza sono i seguenti:
- per filiazione. Se si è figli di padre o madre già cittadini italiani (cd. ius sanguinis);
- per adozione. Quando un minore straniero viene adottato da un cittadino italiano;
- per nascita in territorio italiano da genitori ignoti o apolidi.
L’acquisizione, o la concessione, della cittadinanza italiana avviene, invece, volontariamente (previa richiesta) in caso di:
- matrimonio con cittadino italiano, ma solo in presenza di determinate condizioni (es. 2 anni di convivenza e residenza legale in Italia successivi al matrimonio);
- naturalizzazione (residenza legale in Italia per 4 anni in caso di comunitari e per 10 anni in caso di extracomunitari, con un determinato reddito minimo e in assenza di pericolosità);
- nascita in territorio italiano da genitori stranieri se, al compimento del 18° anno, si dimostra di aver risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia fin dalla nascita.
Nel 2016, in base ai dati Istat, circa 205.000 stranieri hanno acquisito la cittadinanza italiana. Qualora fosse stato approvato il Ddl 2092 le modalità di acquisizione della cittadinanza sarebbero modificate introducendo tre nuove modalità, lo ius soli temperato, lo ius culturae e la naturalizzazione.
In base allo ius soli temperato, acquisterebbe la cittadinanza italiana chi è nato in Italia da genitori stranieri se almeno uno dei due genitori è un cittadino comunitario con permesso di soggiorno permanente oppure è un cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (in entrambi i casi si tratta di soggetti regolarmente residenti in Italia da almeno 5 anni). La richiesta, in questo caso, deve essere presentata da un genitore entro il compimento del 18° anno di età del figlio. In questo caso non vi è discrezionalità amministrativa, vale a dire che la cittadinanza è automaticamente acquistata in presenza dei suddetti requisiti. È importante evidenziare che questa fattispecie è diversa dallo “ius soli” puro, secondo il quale chiunque nasca in un determinato Stato acquisisce automaticamente la cittadinanza di quello Stato (è il caso degli USA).
In pratica, grazie allo ius soli temperato, a differenza di quanto già in vigore, potranno potenzialmente acquistare la cittadinanza sia i minorenni stranieri nati in Italia che avrebbero comunque preso la cittadinanza italiana al compimento del 18° anno di età, sia quelli che invece non avrebbero potuto prenderla perché non hanno risieduto in Italia continuativamente e legalmente fino al compimento del 18° anno. Si tratta, secondo una stima, di circa 600.000 persone al momento dell’eventuale approvazione della legge e di circa 45.000 persone per ogni anno successivo.
In base allo “ius culturae”, invece, acquisterebbe la cittadinanza italiana, previa richiesta al comune entro il 18° anno di età fatta da un genitore, il minore straniero che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del 12° anno di età e che abbia frequentato regolarmente la scuola in Italia per almeno 5 anni completando un ciclo di studio o, in alternativa, che abbia frequentato percorsi di formazione professionale almeno triennali e ha conseguito una qualifica professionale. Anche in questo caso non vi è discrezionalità amministrativa e l’acquisizione della cittadinanza è automatico in presenza dei suddetti requisiti.
In pratica, grazie allo ius culturae potranno potenzialmente acquisirla cittadinanza oltre ai minorenni stranieri nati in Italia che avrebbero comunque preso la cittadinanza italiana al compimento del 18° anno di età e a quelli che invece non avrebbero potuto prenderla perché non hanno risieduto in Italia continuativamente e legalmente fino al compimento del 18° anno, anche i minorenni stranieri entrati in Italia entro il compimento del 12° anno di età che avrebbero potuto prendere la cittadinanza soltanto dopo 10 anni di residenza e in presenza di determinati requisiti (es. requisiti reddituali).
Per quanto concerne la cittadinanza per naturalizzazione prevista dal Ddl 2092, infine, diventerebbe cittadino italiano, previa richiesta da parte dello stesso, anche lo straniero che ha fatto ingresso in Italia tra il 12° e il 18° anno di età se vi risiede legalmente da almeno sei anni e se ha completato un ciclo scolastico o un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale. In questo caso, sussiste la discrezionalità amministrativa e si parla, infatti, di concessione e non di acquisizione della cittadinanza.
Grazie alla nuova naturalizzazione, in pratica, potranno potenzialmente acquisire la cittadinanza i maggiorenni stranieri entrati in Italia tra il 12° e il 18° anno di età che altrimenti avrebbero potuto prendere la cittadinanza soltanto dopo 10 anni di residenza e soltanto in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge (es. requisiti reddituali). Tra ius culturae e nuova naturalizzazione si tratta, secondo una stima fatta, di circa 178.000 persone al momento dell’approvazione della legge, e di circa 10.000 persone per ogni anno successivo.